Autorizzazione pontile galleggiante: è sempre necessaria?

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Con l’arrivo della bella stagione, si riaccende il tema dei permessi necessari per montare strutture marittime e, in particolare, quello dell’autorizzazione per l’installazione di un pontile galleggiante.

Elementi indispensabili per gli ormeggi stagionali, i pontili galleggianti infatti possono essere installati solo dopo aver ottenuto i permessi e le autorizzazioni necessari. Ma la criticità della questione è anche legata al fatto che, in Italia, le normative per l’installazione di queste strutture variano a seconda del luogo. Pertanto, l’aspetto burocratico spesso può risultare complicato e dispendioso in termini di tempo ed energie.

Fortunatamente, esistono soluzioni modulari che offrono una via alternativa per evitare tali complicazioni amministrative, come quelle offerte da Candock.

In questo articolo, allora, esploriamo la normativa riguardante le autorizzazioni necessarie per l’installazione di pontili galleggianti e vediamo come con i pontili galleggianti modulari disponibili su Candock si possa ovviare a numerosi problemi burocratici.

Cosa sapere sull’autorizzazione per un pontile galleggiante

Come abbiamo accennato, le normative per l’installazione di pontili galleggianti in Italia variano notevolmente da regione a regione e da comune a comune. Inoltre, alcuni luoghi richiedono una serie di permessi da diverse autorità, come la Capitaneria di Porto o l’Ufficio Demaniale Marittimo, solo per citarne alcuni.

Questo può comportare una burocrazia complessa che rallenta il processo e crea incertezza. Infatti non è raro che ci si ritrovi nell’impossibilità di ottenere un’autorizzazione per un pontile galleggiante.

Fortunatamente, l’articolo 31 del D. Lgs. 79/2011 che viene in soccorso. In base a questa legge, infatti, i punti di ormeggio non necessitano di un permesso edilizio nei casi in cui manchi una concessione demaniale marittima o lacuale.

Tuttavia, lo stesso articolo prosegue facendo un’eccezione e rimanda alla presenza di eventuali autorizzazioni rese necessarie dalle competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Infatti, il D. Lgs. 616/1962 ha conferito alle Regioni il compito di amministrare il demanio marittimo, lacuale e fluviale e, di conseguenza, di gestire permessi, regolamentazioni e/o sgomberi di tali aree.

Va però specificato che, anche se la concessione dei permessi è regolata dalle Regioni, lo Stato può comunque intervenire nella classificazione del demanio marittimo talvolta andando anche in contrasto con quanto precedentemente stabilito.

Da questo articolato quadro normativo emerge la complessità della questione che può rendere difficile per i proprietari di imbarcazioni o strutture costiere ottenere le autorizzazioni necessarie.

Quando l’autorizzazione per un pontile galleggiante non è necessaria

Un modo per evitare di richiedere un’autorizzazione per un pontile galleggiante è installare dei pontili galleggianti modulari come quelli offerti da Candock.

Queste strutture non sono fisse e non prevedono ancoraggi sui fondali, pertanto non necessitano di permessi per essere installate. Infatti, i nostri pontili sono costituiti da sezioni pre-assemblate che possono essere facilmente montate e smontate.

Inoltre, la modularità dei pontili galleggianti consente una maggiore flessibilità nella loro installazione. Pertanto, i proprietari di imbarcazioni o i gestori di strutture costiere possono facilmente adattare la dimensione e la forma dei pontili in base alle loro esigenze specifiche.

I pontili galleggianti Candock sono tutti realizzati da un composto di polietilene ad alta densità di resina. Si tratta di un materiale ecologico, interamente riciclabile e di ultima generazione. È importante far notare che questa caratteristica di costruzione permette di godere di due grandi vantaggi: uno legato al basso impatto ambientale e l’altro legato alla tenuta degli agenti atmosferici.

Infatti, se da un lato si può essere certi di avere un pontile che non depaupera l’ambiente circostante, come avviene invece con i pontili tradizionali, dall’altro si può avere la sicurezza di adoperare una struttura a impatto ambientale zero.

Inoltre, i nostri pontili galleggianti modulari sono capaci di resistere alle intemperie, alle dure condizioni meteorologiche a cui sono solitamente soggetti i pontili e ad agenti aggressivi come la salsedine.

Tra i tanti vantaggi legati all’utilizzo dei pontili galleggianti modulari c’è poi il fatto che, grazie alla loro natura modulare, questi pontili possono essere rimossi più facilmente rispetto a quelli tradizionali.

Questo è particolarmente vantaggioso per le situazioni in cui è richiesta solo una presenza temporanea o stagionale dei pontili. Infatti, una volta terminato l’utilizzo, queste strutture possono essere facilmente smontate e conservate per la successiva installazione, riducendo così la complessità burocratica associata alla loro permanenza.

Questo si traduce nella capacità di adeguarsi facilmente alle richieste delle autorità competenti. Infatti, rientrando in categorie più semplici e meno restrittive di autorizzazioni, i pontili galleggianti modulari si ritengono esonerati dalle autorizzazioni paesaggistiche. Tant’è che, ad esempio, l’articolo 21 della Legge Regionale Ligure n. 16/08 stabilisce che le piattaforme messe in opera per un periodo inferiore ai 120 giorni, quindi quelle mobili, rientrano tra gli interventi di edilizia libera.

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